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Stalking occupazionale: donne e lavoro

Stalking occupazionale: donne e lavoro

In occasione della Giornata Mondiale della lotta contro la violenza sulle donne (25/11), il 23 novembre 2021 parteciperò come relatore al Webinar sullo stalking occupazionale, tema per me di grande interesse perchè coinvolge il mondo del lavoro ma soprattutto fenomeno dilagante le cui vittime sono soprattutto le donne.

Per partecipare all’evento sarà possibile collegarsi attraverso i seguenti link:

(1) FIR CISL | Facebook

Launch Meeting – Zoom

Cerchiamo di capire insieme Cos’è lo Stalking occupazionale.

Lo stalking è un reato molto più diffuso di quanto si pensi; le persone offese sono per lo più donne, spesso vittime di ex compagni che non si arrendono alla fine della relazione sentimentale. Col tempo, la giurisprudenza ha individuato il delitto di stalking anche in condotte che, apparentemente, non rientrerebbero in questa fattispecie di reato: è il caso, ad esempio, dello stalking condominiale, che si configura ogni volta che i disturbi siano programmaticamente realizzati col solo scopo di arrecare disagio al vicino, oppure del meno conosciuto stalking occupazionale.

Per stalking occupazionale si intende la persecuzione del lavoratore da parte del datore di lavoro o di un superiore gerarchico (ma in alcuni caso anche di gruppi di colleghi- questo accade per esempio quando si lavora in Team di lavoro), nel quale lo stalker (molestatore) fa in modo che le abitudini di vita quotidiane della vittima (per cui extra lavorative) siano alterate per motivazioni derivanti dal rapporto di lavoro ma non all’interno dello stesso.
Si tratta di una strategia aggiuntiva e differente dal mobbing che, ricordiamo, inizia e finisce sul posto di lavoro) per costringere con maggior forza la vittima alle dimissioni o a dissuaderla dalla applicazione di un suo diritto.
Potremmo definire lo stalking occupazionale l’evoluzione delittuosa del mobbing.

Stalking occupazionale in cosa consiste
Lo Stalking vero e proprio si realizza dopo che la strategia di mobbing si è esaurita ed è risultata improduttiva o non si sono raggiunti i risultati sperati in danno della stessa vittima e dunque, lo stalker decide di incrementare la sua strategia persecutoria che finisce per interessare anche la vita privata della persona.
Lo Stalking lavorativo o occupazionale consiste in un reiterato attacco di violenza psicologica con utilizzo di lettere di ammonimento, disciplinari, inviate anche nelle ore in cui il lavoratore non è in servizio attraverso posta elettronica, pec, whatsapp, di domenica, festivi, ore serali o notturne, tali da infastidire, creare timore, ansia, molestia alla tranquillità personale e familiare della vittima, alla sua sfera di vita privata.
Oltre al mezzo informatico le molestie perpetrate (nel caso definite Cyberstalking) possono avvenire anche attraverso l’invio di lettere minatorie in cui si paventano denunce e procedimenti disciplinari in danno della vittima, sempre finalizzate a creare ansia, paura, turbamento e ad alterare la serenità familiare e privata del soggetto, fine a costringerlo ad allontanarsi o assentarsi dal posto di lavoro, quanto meno per sfuggire dalla situazione stressante e ritorsiva patita.
Non di meno entra in gioco anche il fenomeno della denigrazione della vittima di Stalking lavorativo che ha l’obiettivo di ad annientare la reputazione della persona. Per fare un’esempio di un fatto reale: il Preside di un Istituto romano ha cercato di minare la reputazione di una professoressa parlando male della stessa con i suoi colleghi con i genitori degli studenti, con la diffusione di notizie false ed costruite ad arte, calunnie tendenti a dipingere il soggetto come un “incapace, pasticcione, violento, ribelle, con problemi relazionali con colleghi, alunni e genitori, con metodi di insegnamento discutibili nel caso di docente di scuola.”
A questi si aggiungevano controlli continui ed esasperanti, anche quando la vittima aveva un rapporto buono con i colleghi o direttamente in classe durante le lezioni. Mancata risposta ad istanze, diniego dei permessi o ferie o non in ultimo, riduzione ad inattività del soggetto con manifesto demansionamento al fine di suscitare ilarità e derisione da parte dei colleghi sino a creare una sorta di inidoneità artificiale al lavoro della vittima (per esempio non facendola partecipare a delle attività extrascolastiche). In questo triste caso la professoressa ha deciso di abbandonare il posto di lavoro con conseguenti disturbi depressivi ecc.

Stalking occupazionale, condotte e durata
I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi, continuati ma anche episodici ed occasionali, che inducono nella persona che la subisce un disagio psichico e fisico ed un ragionevole senso di timore.”
Subire e non reagire, rimanere inermi per paura è la situazione più comune perché si teme che possa essere controproducente e legalmente molto costoso e complesso ma questo non fa altro che peggiorare le cose perché tale dinamica comporta il rinforzo di tali comportamenti dello stalker che sempre più finisce di autoconvincersi di essere nel giusto e della legittimità dei propri atti, sino a perdere completamente l’autocontrollo nel rapporto con la vittima.
La reazione della vittima è la sola che riporta il reo alla realtà e che determina un fenomeno di autoprotezione che si identifica nel c.d. Staging ossia nell’alterazione volontaria degli eventi criminosi al fine di confondere con una messa in scena anche dal punto di vista fenomenologico gli elementi di prova.
Spesso il procedimento disciplinare risulta l’elemento chiave utilizzato per mascherare le condotte vessatorie facendo apparire inadempienze o comportamenti antigiuridici inesistenti della vittima (per cui crea una situazione tale da far passare la vittima come pericolosa per l’intera comunità).
Quindi non sono le singole condotte ma piuttosto la modalità ripetuta nel tempo, a dispetto della volontà della vittima, che riassume tutto il significato delle condotte persecutorie.
La durata può essere variabile da qualche settimana a mesi ed addirittura ad anni.

Stalking occupazione, l’inquadramento giuridico
1. Il d. L. 23 febbraio 2009 convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009 che ha introdotto la fattispecie di reato prevista dall’art. 612 bis. del c. p. che prevede “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
2. Sul piano del diritto civile il Giudice utilizza gli stessi mezzi di protezione per le vittime di molestie sessuali o mobbing.
3. In giurisprudenza e Dottrina lo Stalking Occupazionale è stato ricondotto alla stregua di violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 del c.c.(10) Che tutela l’integrità fisica e morale del prestatore d’opera, obbligo incombente sul datore di lavoro.
4. Proprio in forza di tale norma se il datore di lavoro era a conoscenza di tali condotte persecutorie denunciate dalla vittima ad opera di superiori gerarchici (nel caso Miur e dirigente scolastico) e non si sia attivato ed adoperato per far cessare le stesse, deve essere considerato responsabile in solido con il persecutore o stalker di tutti i danni ingiustamente cagionati alla vittima che potranno essere biologico, morale, esistenziale e patrimoniale.
5. Inoltre sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia sullo stress da lavoro correlato, obbligatoriamente inserito nel DVR, si profilera’ una violazione del diritto alla salubrità del posto di lavoro con conseguente obbligo al risarcimento dei danni da parte datoriale.

Cosa fare?
Purtroppo le informazioni in merito al Cosa fare sono pochissime e questo fa si che: 1. Spesso le vittime abbandonino l’idea di agire legalmente 2. Iniziano lunghi periodi di malattia 3. Abbandonino il lavoro
Pillole su Cosa fare: lo chiameremo protocollo
1. Farsi fare un’impegnativa dal proprio Medico curante con prescritta visita presso Ambulatorio di medicina del lavoro e prevenzione del disagio da lavoro e mobbing
2. Prendere appuntamento presso la sede della propria citta (a Roma ce ne sono due)
3. Il costo dell’intero protocollo è di 140 euro e consisterà in circa 4 incontri che prevedono: 1. Test psicologici 2. Colloquio specialistico con psicologo del lavoro 3. Colloquio specialistico con psichiatra 4. Colloquio specialistico con medico del lavoro
4. 4. Al termine di questo protocollo verrà rilasciata una relazione conclusiva con i dati forniti dalla persona, dai risultati dei test e dei colloqui ed una diagnosi.
5. Importante: durante questi incontri non sono previsti incontri extra con professionisti quali psicologi o psichiatri per cui il mio consiglio è quello di fare parallelamente dei percorsi di sostegno (nel privato o nel pubblico).

NON ARRENDETEVI MAI. GLI STRUMENTI CI SONO. CI VUOLE MOLTA FORZA E COSTANZA MA NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SE NE ESCE A TESTA ALTA.

SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522 (Numero antiviolenza e Stalking)

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